Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti).

      1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «609-ter.1 - (Molestie assillanti) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.
      Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
      La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis,

 

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283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».